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Come fare una Denuncia di Successione on line

Tutto ciò che c'è da sapere per redigere e presentare persso gli sportelli online dell'Agenzia delle Entrate.

Premesso che su questo sito abbiamo appositamente istituito un servizio che vi permette, con poca spesa,  di usufruire di consulenti esperti in materia, pensiamo a tutto noi, fai la richiesta on line qui:

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Ciò premesso, se pensate di essere in grado di poter fare da soli ecco ciò che vi serve sapere. Per prima cosa per poter presentare una denuncia di successione online bisogna essere registrati al sito dell'Agenzia delle Entrate, poi bisogna conoscere il provvedimento del 27/12/2016, la parte che qui sotto viene trascritta in verde, che regolamenta il tutto:

Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Il nuovo modello approvato per redigere una pratica di successione online lo potete scaricare gratuitamente anche qui: Modello-per-successione-online.pdf

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone
1. Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
1.1. È approvato il modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:
- il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l’elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- i quadri EL ed EM, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti;
- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.
1.3. Gli eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data la relativa comunicazione.

La descrizione è completa per quanto riguarda tutti i tipi di successioni, ma per la maggioranza dei casi, cioè quando un defunto lascia qualche bene immobile si dovranno utilizzare solo i quadri: EA - EB - EC - EE - EF - EG - EH

2. Ambito di applicazione
2.1. Il modello di cui al punto 1.1 sostituisce quello approvato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1992 ed è utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.
Tutte le disposizioni delle successioni online si applicano laddove il decesso è avvenuto a partire dal 3/10/2006
2.2. Per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il decreto di cui al punto precedente, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione. Per tutti i decessi avvenuti sino al 2/10/2006 e per le relative successioni integrative, sostitutive e modificative si utilizza sempre il nuovo modello ma in formato cartaceo.
2.3. La presentazione del modello di cui al punto 1.1 consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un’ulteriore richiesta da parte del contribuente. Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente/eredità amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione.Con la presentazione online della successione in automatico si procederà con con la voltura catastale, niente adempimenti da fare quindi al catasto, per coloro che procedono nella modalità cartacea di cui al punto 2.2. ricordiamo che entro 30 giorni si dovrà procedere alla presentazione della voltura al catasto.
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3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
3.2. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e che rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
Per vostra comodità potete scaricare il modello anche da qui: Modello-per-successione-online.pdf
4. Modalità di presentazione e ufficio competente
4.1. Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l’ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico.
4.2. I contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, possono inviare il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all’ufficio territorialmente competente.
Occorre quindi essere registrati e Entratel o Fisconline per poter presentare online la pratica di successione.
4.3. La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui ai decreti attuativi previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, come specificato nelle istruzioni allegate al modello di cui al punto 1.1. Che in pratica sarebbero in "pdf" oppure in "tiff"
4.4. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono rese dal dichiarante compilando il quadro EH della dichiarazione di cui al punto 1.1. Se la dichiarazione viene presentata tramite uno degli incaricati alla trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d’identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all’originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante.
4.5. Eventuali dichiarazioni sostitutive, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione alla dichiarazione di successione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte.
4.6. Per ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di successione di cui al punto 1.1, si intende l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso la cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. Se il de cuius risiedeva in Italia, prima di risiedere all’estero, l’ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di cui al punto 1.1 è quello dell’ultima residenza nota in Italia. Le suddette regole di determinazione della competenza si applicano anche alle dichiarazioni presentate con il modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992, limitatamente a quanto indicato al successivo punto 8. Per le dichiarazioni presentate atte ad integrare, modificare o sostituire una dichiarazione già presentata con il modello di cui al periodo precedente, l’ufficio territoriale competente è quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione/sostituzione. Per gli adempimenti correlati alle volture catastali è competente ciascun ufficio provinciale – territorio nella cui circoscrizione territoriale ricadono i beni per cui è richiesta la voltura.
4.7. Le dichiarazioni di successione telematiche modificative, sostitutive e integrative di una dichiarazione precedentemente inviata con il modello di cui al punto 1.1, sono ricomprese e definite quali “dichiarazioni di successione sostitutive”.
4.8. Con l’applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, il quadro EF del modello tiene luogo del prospetto di liquidazione approvato con Decreto Ministeriale 21 maggio 1997 ed allegato al modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992.
Le competenze territoriali sono rimaste invariate, anche se la successione è presentata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in generale, di fatto la competenza territoriale è sempre la stessa, ovvero nella provincia dell'ultima del de cuius per la successione, e nel catasto di competenza degli immobili per la voltura catastale.
4.9. Le dichiarazioni sostitutive mediante le quali il dichiarante segnala i passaggi intermedi non registrati in catasto ovvero non convalidati da atti legali, sono rese mediante la compilazione del quadro EI. Eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, riguardanti i passaggi intermedi mancanti segnalati nel quadro EI, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte. Chiunque abbia provveduto alla presentazione online è tenuto a conservare gli originali firmati delle dichiarazioni con relativa copia di documento valido, per essere prodotte qualora venissero richieste. Ricordiamo che sulle eventuali false dichiarazioni vi sono responsabilità sia civili che penali.
5. Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della dichiarazione sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario. In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può avvenire tramite il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016.
Assoluta novità sta nel fatto che nella presentazione online, il dichiarante deve fornire un codice IBAN a lui intestato, dove saranno addebitate le imposte dichiarate in autoliquidazione.
6. Ricevute rilasciate dal sistema telematico e termini di presentazione della dichiarazione di successione
6.1. L’Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l’avvenuta ricezione, controllo ed accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni di successione, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte autoliquidate e la regolarità della dichiarazione presentata mediante apposite ricevute.
6.2. Il contenuto minimo delle ricevute è disciplinato dal Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”. Con l’attestazione della ricezione della dichiarazione di successione, l’Agenzia delle entrate comunica gli estremi di registrazione e la Direzione provinciale competente per la sua lavorazione. In caso di dichiarazione di successione sostitutiva contenente soli allegati, presentati dal dichiarante sia spontaneamente sia su invito di regolarizzazione da parte dell’Agenzia, nell’attestazione di cui sopra vengono riportati gli estremi di registrazione identificativi della dichiarazione che si intende integrare.
6.3. L’esito del pagamento delle somme autoliquidate effettuato mediante la richiesta di addebito in conto di cui al punto 5 viene riportato in una apposita ricevuta.
6.4. Se i successivi controlli sulla regolarità della dichiarazione e dei relativi allegati, effettuati dall’ufficio territoriale competente, si concludono con esito positivo, una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l’indicazione dell’ufficio territoriale competente, viene resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all’eredità, nonché nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute. Se i suddetti controlli si concludono con esito negativo, l’ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni.
In una prima fase vengono rilasciate le ricevute di presentazione della successione, la comunicazione dell'importo che sarà addebitato sul conto del dichiarante, e l'ufficio provinciale di competenza. Se la pratica viene approvata una copia semplice per ricevuta sarà trasmessa nel cassetto fiscale del dichiarante e di tutti gli eredi. In caso contrario in cui la pratica presentasse delle difformità tali da non renderla approvabile, verranno chiesti integrazioni ai fini della regolarizzazione al solo dichiarante.
6.5. L’esito della domanda di volture catastali, richieste con le modalità di cui al punto 2.3, primo periodo, è riportato con specifica attestazione resa disponibile nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.
6.6. Gli incaricati di cui al punto 4.1 sono tenuti a rilasciare tempestivamente ai contribuenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti dal presente provvedimento, oltre alla dichiarazione di impegno a provvedere alla presentazione del modello, copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico.
6.7. Gli utenti del servizio telematico devono conservare, per il periodo previsto dall’art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, la dichiarazione di successione e i relativi documenti allegati, unitamente alle ricevute indicate nel presente provvedimento, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.
7. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
7.1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al presente provvedimento.
7.2. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
8. Periodo transitorio
Con riferimento all’introduzione del nuovo modello di dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il precedente modello approvato con Decreto Ministeriale di cui al punto 2.1.
È stato fissato al 31/12/2017 il termine ultimo in cui si possono presentare le successioni ancora in formato cartaceo con il vecchio modello cartaceo.

Di seguito sono invece riportati sia le motivazioni che hanno fatto scaturire la nuova metodologia e tutte le normative di riferimento che lo disciplinano.
Motivazioni
Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.
Il nuovo modello, rispetto alla precedente versione, fornisce informazioni dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell’attivo ereditario e consente di determinare le somme da versare in autoliquidazione.
In presenza di cespiti immobiliari, salvo determinate eccezioni, con la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle entrate, il contribuente richiede la voltura catastale, salvo diversa volontà da indicare nel modello.
Al fine di semplificare l’effettuazione degli adempimenti fiscali conseguenti all’apertura della successione, secondo le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, con il presente provvedimento è stabilito l’obbligo di trasmissione in via telematica del nuovo modello.
Infine, a tutela dei rapporti con i contribuenti e per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, la precedente modulistica potrà essere utilizzata fino alla data del 31 dicembre 2017 per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento
Codice civile, introdotto con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, libro secondo “Delle successioni” (artt. 456-809);
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle volture catastali;
Decreto Ministeriale del 5 novembre 1969, concernente l’approvazione dell’Istruzione per l’attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante “Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”;
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”;
Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980, concernente “Approvazione dei nuovi modelli, degli allegati, delle dichiarazioni di successione ed altre dichiarazioni INVIM decennali e dei nuovi modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e privati”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”;
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”;
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”;
Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, (art. 2, comma 1-septies), recante “Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie”;
Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”;
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, (art. 7, comma 2), recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”;
Legge del 21 novembre 2000, n. 342, (art. 69), recante “Misure in materia fiscale”;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (artt. 1 e 7), recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, (art. 1, comma 4), recante “Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali”;
Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, (art. 1, comma 3), recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”;
Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, (art. 2, commi da 47 a 54), recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (art. 1, commi da 77 a 79), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007);
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (art. 1, comma 31), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, (art. 38, comma 5), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, recante “Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale”;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, commi da 591 a 596), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2014);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 dicembre 2008, recante “Ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l’ufficio controlli delle direzioni provinciali”;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, recante “ Nuova articolazione interna delle Direzioni provinciali”;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, recante “Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Roma, IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi Firmato digitalmente - Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

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