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Generali
Imposta Comunale sugli Immobili |
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COS'E' L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI |
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L'Imposta
Comunale sugli Immobili è un tributo comunale, dovuto
annualmente all'Amministrazione Civica sul territorio
della quale sorgono:
I fabbricati
Sono singole unità immobiliari iscritte o che devono
essere iscritte nel catasto edilizio urbano alle quali
sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma
rendita catastale. Si distinguono fabbricati:
a) Iscritti al Catasto
Per tali immobili, il valore sul quale vanno applicate
le aliquote per il calcolo dell'imposta è costituito
dalla rendita risultante a Catasto, rivalutata del 5%
e moltiplicata:
-per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei
gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle
categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nei
gruppo catastale D e nella categoria A/10;
-per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella
categoria C/1.
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qui una visura aggiornata
b) classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese,
distintamente contabilizzati e sforniti di rendita
catastale o ai quali sia stata attribuita la rendita,
effettiva o "proposta".
Per tali immobili, fino all'anno nel quale sono
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è determinato sulla base di costi di
acquisizione ed incrementativi risultanti dalle
scritture contabili, attualizzati mediante
l'applicazione dei coefficienti approvati, ogni anno,
con decreto del Ministero delle Finanze. Tale metodo
si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati
siano di interesse storico o artistico.
c)sforniti di rendita o per i quali la rendita a
suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto
sono intervenute variazioni strutturali o di
destinazione permanenti, anche se dovute ad
accorpamenti di più unità immobiliari, purchè
diverse da quelle indicate al punto b).
Per tali immobili il valore è determinato con
riferimento alla rendita attribuita a fabbricati
similari già iscritti al catasto (c.d. rendita
presunta)
d) d'interesse storico ed artistico ai sensi
dell'art.3 della L.1089/1939.
Per tali immobili il valore si determina rivalutando
del 5% e moltiplicando per 100 (anche se il fabbricato
catastalmente è classificato nelle categorie A/10 o
C/1 oppure nel gruppo D) la rendita determinata
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato.
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qui una visura aggiornata
I
terreni agricoli
Sono i terreni, diversi dalle aree
fabbricabili,adibiti all'attività diretta alla
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di
bestiame, alla trasformazione e alienazione dei
prodotti semprechè rientrino nel normale esercizio
dell'agricoltura, come previsto dall'articolo 2135 del
codice civile.
Il loro valore si ottiene moltiplicando per 75 il
reddito dominicale risultante a Catasto al 01/01/2002,
rivalutato del 25%.
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qui una visura aggiornata
Le
aree fabbricabili
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure
in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti per il calcolo
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Il loro valore è costituito da quello venale in
comune commercio determinato tenendo conto della zona
territoriale di ubicazione, dell'indice di
edificabilità, della destinazione d'uso consentita,
degli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche. |
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Sono
tenuti al pagamento dell'ICI, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non vi hanno la sede legale o
amministrativa o non vi esercitano l'attività:
- i
proprietari, sia persone fisiche che società;
- i
titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie. Costituiscono diritto di
abitazione quello esercitato dal superstite che
continua, dopo la morte del coniuge, ad abitare la casa
coniugale; quello del coniuge che per sentenza o a
seguito dell'omologazione della separazione consensuale
si vede assegnata l'ex casa coniugale e continua ad
abitarvi, quello del socio della cooperativa edilizia
(non a proprietà indivisa) sull'alloggio che gli è stato
assegnato, anche se in via provvisoria, quello
dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica che gli è stato concesso in locazione con patto
di futura vendita e riscatto;
- i
locatari, in caso di immobili concessi in locazione
finanziaria (leasing).
I
titolari di una delle situazioni precedentemente indicate
devono pagare proporzionalmente al valore della loro quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso. |
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L'imposta
va pagata, ordinariamente, in due rate:
-
I
rata: entro il 30 giugno deve essere versato l'acconto
(pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente)
-
II
rata: dal 1° al 20 dicembre deve essere versato il
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Anche
le detrazioni previste dalla legge o stabilite dal comune
vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Chi lo desidera può effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta, in un'unica soluzione, entro il
30 giugno. In questo caso occorre barrare entrambe le
caselle (acconto e saldo) presenti sul modulo di
versamento.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello
Stato possono effettuare il versamento in un'unica
soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre, applicando
gli interessi nella misura del 3%.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle
scadenze prestabilite di regolarizzare la propria
posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli
interessi calcolati sull'imposta al tasso legale, con
maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di
ritardo e una sanzione ridotta. Tale riduzione è pari ad
1/8 del 30% dell'imposta non pagata se il versamento
avviene entro trenta giorni rispetto alla scadenza e ad
1/5 del 30% se il versamento è effettuato entro un anno. |
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Le
aliquote variano a seconda dei singoli Comuni e bisogna
fare riferimento ai regolamenti comunali entrati in vigore
l'anno precedente a quello di versamento dell'imposta. |
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Per
conoscere gli importi che è possibile detrarre
dall'imposta lorda per determinare la somma effettivamente
da pagare, si rimanda ai regolamenti comunali entrati in
vigore l'anno precedente a quello di versamento
dell'imposta. |
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Per
conoscere il conto corrente postale e l'intestatario del
versamento I.C.I. bisogna fornirsi dei modelli prestampati
da Comune reperibili all'ufficio I.C.I. del Comune stesso. |
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L'imposta
è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni. |
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Sono
esenti dall'ICI, per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
-
gli
immobili destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali e posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle provincie, nonchè dai comuni (a condizione che
tali immobili non siano quelli di cui il comune è
proprietario o titolare di diritti reali e la cui
superficie insiste interamente o prevalentemente sul
suo territorio perchè per essi l'imposta non si
applica), dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle A.S.L., dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L.
23/12/1978 n.883, dalle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
-
i
fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
-
i
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art. 5 bis del D.P.R. 29/9/1973 n.601, e
successive modificazioni (musei, biblioteche, archivi,
cineteche, ecc...);
-
i
fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del
culto, purchè compatibile con le disposizione degli
artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
-
i
fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense (L.
27/5/1929 n.810);
-
i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta lorda sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
-
i
fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla L. 5/2/1992 n.104,
limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
-
i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L.
27/12/1977, n.984 (elencati nell'allegato alla
Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del
14/6/1993);
-
gli
immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi
da società, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali a condizione che
siano destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonchè delle attività di cui all'art.16,
lett. a) della L. 20/5/1985, n.222.
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Il
contribuente può richiedere al Comune il rimborso di
somme versate e non dovute, entro tre anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
Per le aree fabbricabili che siano successivamente
divenute inedificabili e a condizione che il vincolo
perduri per almeno tre anni, il rimborso spetta solo per
l'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura
legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo
acquisto dell'area per atto tra vivi e, comunque, per un
periodo non eccedente i dieci anni. In questo caso la
domanda di rimborso deve essere presentata entro il
termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state
assoggettate a vincolo di inedificabilità |
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• E'
necessario presentare una dichiarazione di variazione
se nel corso dell'anno precedente a quello di
versamento si sono verificate le seguenti condizioni:
-acquisto o vendita dell'immobile;
-costituzione o estinzione di un diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
ovvero di un diritto di locazione finanziaria;
-decesso del proprietario o acquisto per successione;
-variazione del valore o modifica delle
caratteristiche e delle destinazione d'uso
dell'immobile;
-acquisizione o perdita del diritto all'esenzione o
all'esclusione dall'ICI;
-perdita o acquisizione del requisito di abitazione
principale.
Nel caso che più persone siano titolari di diritti
reali sull'immobile, ciascun contitolare è tenuto a
dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è
consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare
dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti
i contitolari.
La dichiarazione deve essere presentata anche dai
residenti all'estero, se questi possiedono immobili in
Italia.
• La
dichiarazione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno
precedente al vesamento deve essere presentata nel
periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno
dell'anno di versamento.
Eventuali differimenti dei termini previsti per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi
all'anno precedente al versamento si applicano anche
agli effetti della presentazione della dichiarazione
I.C.I.
• La
dichiarazione di variazione può essere:
a) consegnata direttamente al Comune;
b) spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata
postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio
Tributi, riportando sulla busta stessa la dicitura:
DICHIARAZIONE ICI-ANNO (.........).
N.B.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia
può essere soppresso dal Comune e sostituito dall'obbligo
di comunicazione, da parte del contribuente al Comune,
entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli
acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività
passiva con la sola individuazione della unità
immobiliare interessata. (D.lgs. 446/97 art.59 comma 1
lettera 1). |
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NUOVO
SISTEMA SANZIONATORIO
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VIOLAZIONI
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SANZIONI
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Versamento
omesso
Versamento Parziale
Versamento Tardivo
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30%
dell'importo non versato o tardivamente
versato (art. 13, c.1, D.Lgs. 471/97)
Esclusa definizione agevolata.
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Omessa
denuncia
Denuncia tardiva
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Dal
100% al 200% del tributo dovuto con un
minimo di € 51,00 (art. 14, c.1, D.Lgs.
473/97). Ammessa definizione agevolata
con riduzione ad 1/4 delle sanzioni.
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Denuncia
infedele
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Dal
50% al 100% della maggiore imposta
dovuta (art. 14, c.1, D.Lgs. 473/97).
Ammessa definizione agevolata con
riduzione ad 1/4 delle sanzioni.
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Violazioni
non incidenti sull'ammontare
dell'imposta. Errori formali.
Compilazione infedele documentazione.
Mancata trasmissione documentazione.
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Dal
€ 51,00 a € 258,00 (art. 14, c.1,
D.Lgs. 473/97).
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Il
nuovo sistema sanzionatorio è entrato in vigore
il 1 aprile 1998.
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• Decreto
Legislativo del 30/12/1992 n.504 e successive
modifiche ed integrazioni
• Decreto
Legislativo del 15/12/1997 n.446
• Decreti
Legislativi del 18/12/1997 n.472-473
• [....]
• Legge
del 21/11/2000 n.342
• Legge
del 23/12/2000 n.388
• Legge
del 28/12/2001 n.448 art.27
• [....] |
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