Si deve innanzitutto evidenziare che il co. 3-bis
dell’art. 6, D.Lgs. 504/1992, introdotto dall’art. 1,
co. 6, lett. b), L. 244/2007, con decorrenza
dall’1.1.2008, stabilisce che il soggetto passivo Ici
che, in conseguenza di un provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal
Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di
cui all’art. 8, co. 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta, a condizione che
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa
coniugale.
In sostanza, la norma estende esplicitamente al
coniuge non assegnatario della casa coniugale il
medesimo beneficio previsto per l’abitazione
principale.
L’esenzione dall’Ici opera solo a condizione che il
coniuge non assegnatario della casa coniugale non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione
principale situato nello stesso Comune ove è ubicata
la casa coniugale.
Secondo l’orientamento ministeriale espresso a tal
riguardo, pur in assenza di un esplicito riferimento
nella norma citata, il Legislatore, nel parlare di
«immobile destinato ad abitazione», ha inteso
richiamarsi esclusivamente a quello utilizzato dal
soggetto passivo come abitazione principale.
Pertanto, se il coniuge non assegnatario possiede
nello stesso Comune di ubicazione della casa
coniugale un’altra abitazione che ha, ad esempio,
locato e non può, quindi, utilizzarla come abitazione
principale, l’esenzione Ici per la casa coniugale si
rende comunque applicabile.
Inoltre, il coniuge non assegnatario della casa
coniugale può godere dell’esenzione Ici per detta
unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad
abitazione principale un immobile di cui è
proprietario o sul quale esercita un altro diritto
reale, situato in un Comune diverso da quello in cui
è ubicata la casa coniugale, in quanto l’unica
condizione posta a suo carico per usufruire del
beneficio in argomento è che egli non possieda
un’abitazione principale «nello stesso comune in cui
è ubicata la casa coniugale».
In sostanza, al coniuge non assegnatario della casa
coniugale deve essere concessa l’esenzione Ici sia
per quest’ultima che per l’unità immobiliare dove ha
la sua residenza anagrafica, situata in un Comune
diverso da quello in cui è ubicata la casa coniugale.
L’esenzione Ici deve essere concessa anche nel caso
in cui il soggetto non assegnatario della casa
coniugale abbia la propria abitazione principale
presso un immobile ubicato nello stesso Comune ove è
situata la casa coniugale, di proprietà esclusiva di
un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito.
In tale ipotesi, vengono rispettate le condizioni
richieste dal citato art. 6, co. 3-bis, in quanto
l’immobile adibito ad abitazione principale non è di
sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto
reale e può, pertanto, godere dell’esenzione Ici per
la casa coniugale.
Il familiare che gli ha concesso l’immobile in uso
gratuito, invece, può godere per detto immobile
dell’esenzione Ici, nel caso in cui il Comune abbia
deliberato l’assimilazione all’abitazione principale
per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti
in linea retta o collaterale; nel caso contrario, è
tenuto al pagamento del tributo.
Tratto da: La settimana fiscale