ICI – AGEVOLAZIONI – EX CONIUGE NON ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE

Si deve innanzitutto evidenziare che il co. 3-bis dell’art. 6, D.Lgs. 504/1992, introdotto dall’art. 1, co. 6, lett. b), L. 244/2007, con decorrenza dall’1.1.2008, stabilisce che il soggetto passivo Ici che, in conseguenza di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, co. 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
In sostanza, la norma estende esplicitamente al coniuge non assegnatario della casa coniugale il medesimo beneficio previsto per l’abitazione principale.
L’esenzione dall’Ici opera solo a condizione che il coniuge non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
Secondo l’orientamento ministeriale espresso a tal riguardo, pur in assenza di un esplicito riferimento nella norma citata, il Legislatore, nel parlare di «immobile destinato ad abitazione», ha inteso richiamarsi esclusivamente a quello utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale.
Pertanto, se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso Comune di ubicazione della casa coniugale un’altra abitazione che ha, ad esempio, locato e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l’esenzione Ici per la casa coniugale si rende comunque applicabile.
Inoltre, il coniuge non assegnatario della casa coniugale può godere dell’esenzione Ici per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale, situato in un Comune diverso da quello in cui è ubicata la casa coniugale, in quanto l’unica condizione posta a suo carico per usufruire del beneficio in argomento è che egli non possieda un’abitazione principale «nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale».
In sostanza, al coniuge non assegnatario della casa coniugale deve essere concessa l’esenzione Ici sia per quest’ultima che per l’unità immobiliare dove ha la sua residenza anagrafica, situata in un Comune diverso da quello in cui è ubicata la casa coniugale.
L’esenzione Ici deve essere concessa anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa coniugale abbia la propria abitazione principale presso un immobile ubicato nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito.
In tale ipotesi, vengono rispettate le condizioni richieste dal citato art. 6, co. 3-bis, in quanto l’immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto reale e può, pertanto, godere dell’esenzione Ici per la casa coniugale.
Il familiare che gli ha concesso l’immobile in uso gratuito, invece, può godere per detto immobile dell’esenzione Ici, nel caso in cui il Comune abbia deliberato l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; nel caso contrario, è tenuto al pagamento del tributo.

 

Tratto da: La settimana fiscale