L'Ici: le addizionali regionali e comunali all'irpef

Le Regioni e i Comuni provvedono ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso il gettito tributario, nelle casse locali, dell'Ici e delle addizionali regionali e comunali.

L'ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

CHI LA DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata:

  • da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;
  • dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

  • se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'Ici ma separatamente);
  • se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
  • se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della della comunione.

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore dell'immobile oggetto d'imposizione, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i fabbricati

La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1º gennaio dell'anno in corso (vedi Capitolo VI) aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

  • 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
  • 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
  • 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito assumendo la rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita va moltiplicata per cento anche se il fabbricato è classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.

ATTENZIONE
Dal 2007 è stata abrogata la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla "rendita presunta".

Per le aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g). Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile. Con apposito regolamento, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione, istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare contenziosi con l'Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

Per i terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1º gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75. Nella determinazione dell'imposta dovuta per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 9, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Ai fini delle suddette agevolazioni per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

QUANTO SI DEVE PAGARE

L'imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille).

I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per 3 anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono i seguenti interventi:

  • recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
  • recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • utilizzo di sottotetti.

I Comuni possono stabilire in via regolamentare aliquote agevolate, anche in qualsiasi altro caso.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

Detrazioni e riduzioni d'imposta

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione d'imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione.

ATTENZIONE
Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica salvo prova contraria.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, indipendentemente dal fatto che il Comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

Per agevolare i proprietari dell'abitazione principale è stato previsto:
  • un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, da rapportarsi al periodo dell'anno per il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, con un tetto di 200 euro. Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore di eventuali pertinenze che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI. L'ulteriore detrazione va ad aggiungersi alla detrazione di euro 103,29 e ad eventuali ulteriori riduzioni che l'ente locale riconosce; in pratica l'ulteriore detrazione deve essere applicata solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda la detrazione di euro 103,29 ed eventuali ulteriori riduzioni dell'imposta previste dal regolamento comunale. L'ulteriore detrazione non si applica alle case di lusso, ville e castelli che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • che le detrazioni Ici per l'abitazione principale, da calcolarsi in proporzione alla quota posseduta, sono state estese anche ai coniugi proprietari che non risultano assegnatari della casa coniugale, in seguito a separazione o divorzio, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani, che, pur mantenendo la proprietà dei loro immobili, non vi abitano perchè non autosufficienti e acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero. In tal caso, però, non si applica l'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale. Non è prevista la possibilità di applicare l'ulteriore detrazione neanche nel caso in cui il comune assimila all'abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
La legge finanziaria 2008 ha stabilito che, a decorrere del 2009, i Comuni, con apposita delibera, possono fissare un'aliquota Ici agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per la durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili).

La legge finanziaria 2008 ha, altresì, introdotto l'esenzione dall'ICI, a decorrere dall'anno 2008 fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.
I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.
Ad esempio, possono:

  • considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
  • prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
  • introdurre riduzioni o esenzioni per le Onlus e per le famiglie con disabili gravi.

Per conoscere le aliquote e le disposizioni in vigore per il 2008 i contribuenti possono rivolgersi ai rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet, il sito: http://www.finanze.gov.it/export/sites/default/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm.

ESEMPIO di calcolo dell'imposta
Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:

  • aliquota Ici del 5 per mille;
  • detrazione = 103,29 euro;
  • valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5%) x 100 = 130.147,50 euro;
  • ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di 130.147,50);
  • imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50 euro) - 103,29 euro – 173,10 = 374,35.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

I termini per il pagamento dell'Ici sono:

  • prima rata d'acconto entro il 16 giugno;
  • seconda rata a saldo entro il 16 dicembre.

Il pagamento può essere anche effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto. In questo caso per calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno occorre applicare l'aliquota stabilita dal Comune per l'anno in corso.

Il sistema di calcolo dell'acconto

La prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e già pagata per l'anno d'imposta precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell'anno di riferimento. L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1º al 16 dicembre, in occasione del versamento a saldo.
In pratica, con questo sistema il contribuente ha il vantaggio di non doversi affrettare, a giugno, a rintracciare ed esaminare le delibere dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari da lui possedute per verificare se sono state variate le aliquote da applicare.

In caso di possesso per l'intero anno pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto versato nell'anno precedente ed entro il 16 dicembre, poi, una volta accertato se sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni dovrà semplicemente pagare il restante 50% oppure integrare di quanto dovuto in base alle nuove aliquote.

Se invece si dovesse verificare che il Comune ha aumentato o diminuito l'aliquota, il contribuente dovrà ricalcolare l'Ici dovuta per l'intero anno (se, ovviamente, il suo possesso si è protratto per tutti i dodici mesi), sottrarre l'acconto pagato a giugno e versare la differenza in saldo.

L'ulteriore nuova detrazione per l'abitazione principale (pari all'1,33 per mille) si applica già al momento del versamento dell'acconto ICI 2008.

ESEMPIO di calcolo della prima rata dell'Ici
Se nel 2007 il contribuente ha versato l'imposta di 150 euro per il possesso di 3 mesi di un'unità immobiliare, per l'anno 2008 dovrà versare un acconto di 300 euro.
Infatti, l'importo dovrà essere prima ragguagliato ai 12 mesi e successivamente diviso per due:

  1. 150 : 3 = 50
  2. 50 x 12 = 600 (Ici dovuta per l'intero anno precedente)
  3. 600 : 2 = 300 (importo dell'acconto)

Come pagare l'Ici nel 2008

Versamento entro il 16 giugno 2008

  • prima rata (acconto) 50%;
  • base di riferimento: imposta dovuta nell'anno 2007.

Versamento entro il 16 dicembre 2008

  • seconda rata: restante 50%, salvo eventuale conguaglio;
  • base di riferimento: aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2008.

I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure per il tramite delle agenzie degli istituti bancari convenzionati.

Versamento Ici con modello F24

Tutti i versamenti possono comunque essere eseguiti utilizzando o il modello F24 o il bollettino postale presso:

  • le banche;
  • gli uffici postali;
  • gli agenti della riscossione.

L'utilizzo del Modello F24 presenta il grosso vantaggio di consentire al contribuente di compensare l'imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, Iva, eccetera) o, qualora previsto dal Comune, di compensare le imposte dovute con crediti relativi all'Ici dell'anno precedente.

Il modello di versamento F24 Ici, le istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella sezione "Ici ed altri tributi locali", sono i seguenti:

  • 3901 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale
  • 3900 - ulteriore detrazione Ici per l'abitazione principale
  • 3902 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli
  • 3903 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili
  • 3904 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati

Per il pagamento dell'Ici dovuta è possibile utilizzare anche l'eccedenza delle imposte derivanti dal modello 730 (IRPEF, addizionali comunale e regionale) a condizione che tale scelta si effettui espressamente nella dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE
Si ricorda che l'utilizzo del Modello F24 Ici per il versamento dell'Ici non è un obbligo ma una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti Ici con i normali bollettini postali.
Il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune). Per maggiori informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai competenti uffici comunali.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

Ravvedimento

Il bollettino contiene anche una casella dedicata al ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano correggere precedenti violazioni.

In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione ridotta e gli interessi.

Presentazione della dichiarazione ICI

Dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici, per terreni e fabbricati – per i casi di variazione o acquisto durante l'anno – è stato parzialmente soppresso a seguito della dichiarazione contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio, che ha attestato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.

La dichiarazione ICI rimarrà in vigore solamente per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il modello unico informatico).
Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE
Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dedicato ai fabbricati, deve essere riportata per ogni immobile l'Ici dovuta l'anno precedente.

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Le addizionali regionali e comunali all'Irpef istituite con l'obiettivo di dare una significativa accelerazione al decentramento fiscale, negli ultimi anni hanno subito rilevanti modifiche volte a migliorare l'efficacia del gettito nelle casse degli Enti interessati alla percezione degli importi dovuti.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato:

  • tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute
  • i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo). Nelle Regioni che presentano nel bilancio un disavanzo sanitario si applica l'aliquota massima dell'1,4%.

Considerato che i provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato, il decreto legge n. 159/2007 ha stabilito che le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole per il contribuente, si applica anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera. Questo significa che le Regioni possono applicare retroattivamente l'aliquota più bassa ogni qualvolta le aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle precedentemente deliberate, con conseguente riduzione della pressione fiscale.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, i Comuni, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, possono istituire o modificare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef. Dal 2007 i Comuni hanno la possibilità di deliberare variazioni dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef, elevando la misura massima dallo 0,2% fino allo 0,8%. Ogni Comune potrà prevedere una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali. Inoltre per quei Comuni che non rispettano il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3 % anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%. L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it (l'efficacia della deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione nel predetto sito internet) e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

La base imponibile per il calcolo delle addizionali regionale e comunale è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).

Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle detrazioni.

Il reddito imponibile per le addizionali Irpef

reddito complessivo - oneri deducibili - rendita dell'abitazione principale e sue pertinenze

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'addizionale regionale e comunale (a saldo) per il 2007 è trattenuta in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per il 2008 nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale 2008 sarà quindi determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui accreditare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto) che dovrà essere effettuato in base alla competenza del proprio domicilio fiscale:

  • l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa
  • l'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui di riferisce l'addizionale stessa.
ATTENZIONE
Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

 

Il versamento deve essere effettuato direttamente al comune interessato utilizzando il modello F24 in via telematica oppure presso uno sportello bancario o postale.

 



 

 

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2007
Regione Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni in cui è previsto) Note
Abruzzo Per qualunque reddito 1,40%    
Basilicata Per qualunque reddito 0,90%    
Bolzano Per qualunque reddito 0,90%    
Calabria Per qualunque reddito 1,40%    
Campania Per qualunque reddito 1,40%    
Emilia Romagna fino a euro 15.000 1,10% 1,10% sull'intero importo  
oltre 15.000 e fino a 20.000 euro 1,20% 1,20% sull'intero importo  
oltre 20.000 e fino a 25.000 euro 1,30% 1,30% sull'intero importo  
oltre 25.000 euro 1,40% 1,40% sull'intero importo  
Friuli Venezia Giulia Per qualunque reddito 0,90%    
Lazio Per qualunque reddito 1,40%    
Liguria fino a euro 20.000 0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a euro 20.000 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000. Per i redditi compresi tra 20.001,00 euro e 20.101,42 euro l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.
oltre 20.000 euro 1,40% 1,40% sull'intero importo
Lombardia fino a 15.493,71 euro 1,20% 1,20% sull'intero importo È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per i possessori di solo reddito derivante da pensioni di ogni genere e/o di sola abitazione principale il cui reddito complessivo ridotto degli oneri deducibili non è superiore a 10.329,14 euro
oltre 15.493,71 euro e fino a 30.987,41 euro 1,30% 185,92 +1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
oltre 30.987,41 euro 1,40% 387,34 +1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche fino a 15.500 euro 0,90% 0,90% sull'intero importo  
oltre 15.500 e fino a 31.000 euro 1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500  
oltre 31.000 euro 1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000  
Molise Per qualunque reddito 1,40%    
Piemonte fino a 11.071,35 euro 0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a euro 11.071,35 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 11.071,35
oltre 11.071,35 euro 1,40% 1,40% sull'intero importo
Puglia Per qualunque reddito 0,90%    
Sardegna Per qualunque reddito 0,90%    
Sicilia Per qualunque reddito 1,40%    
Toscana Per qualunque reddito 0,90%    
Trento Per qualunque reddito 0,90%    
Umbria fino a 15.000 euro 0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a 15.000 l'aliquota del 1,10% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000
oltre 15.000 euro 1,10% 1,10% sull'intero importo  
Valle d'Aosta Per qualunque reddito 0,90%    
Veneto fino a 28.000 euro 0,90% 0,90% sull'intero importo È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% per:
  • il contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un reddito non superiore a 45.000 euro;
  • il contribuente con tre o più figli fiscalmente a carico ed un reddito non superiore a 50.000 euro. Il limite di 50.000 euro è innalzabile di 10.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale Irpef non sia superiore a 50.000 euro.

Nel caso di contribuente con reddito imponibile compreso tra 28.001 euro e 28.142 euro l'aliquota da applicare non è dell'1,40% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di 27.748 euro e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.

oltre 28.000 euro 1,40% 1,40% sull'intero importo