DAL 1 LUGLIO 2010 PLANIMETRIE CATASTALI OBBLIGATORIE PER ATTI NOTARILI

Dopo tanto annuncio, scatta dal 1° luglio 2010 l’obbligo di allineare i dati catastali nei rogiti e nei contratti di locazione, cioè la realtà deve corrispondere con le risultanze del catasto, obbligo previsto dall’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010. Questo il testo della norma: “14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ". 15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010”. Le norme in esame si applicano dunque agli atti pubblici e ai contratti privati autenticate tra vivi: ne sono dunque esclusi gli atti relativi a trasferimenti mortis causa. Gli atti cui si applicano le nuove norme devono inoltre avere ad oggetto "il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti”: così, mentre sono esclusi i contratti preliminari, non essendovi alcuna precisazione in merito alla natura dei diritti reali, sono da ritenersi inclusi i contratti costitutivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Peraltro, circa l’applicabilità delle norme in esame anche agli atti costitutivi di ipoteca, le posizioni sono divise: da un lato vi è chi, in considerazione della natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria ritiene esclusi tali atto, mentre dall’altro è comunque necessario evidenziare che la costituzione dell'ipoteca non è effetto della sola iscrizione, ma di una fattispecie complessa che comprende anche l'atto di concessione. In considerazione di ciò, e anche sulla base di un atteggiamento ispirato ad un’opportuna prudenza, così come evidenziato anche dalle prime analisi della disciplina, la norma troverà probabilmente applicazione anche per gli atti di cui si è appena detto.