Dopo tanto annuncio, scatta dal 1° luglio 2010
l’obbligo di allineare i dati catastali nei rogiti e
nei contratti di locazione, cioè la realtà deve
corrispondere con le risultanze del catasto, obbligo
previsto dall’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del
catasto”) del
D.Lg. 78/2010. Questo il testo della norma: “14.
All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti
pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o
lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti devono contenere, per le
unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il
notaio individua gli intestatari catastali e verifica
la loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari ". 15. La richiesta di registrazione di
contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto
di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato
e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati
catastali degli immobili. La mancata o errata
indicazione dei dati catastali è considerata fatto
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di
registro ed e' punita con la sanzione prevista
dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 16. Le
disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2010”. Le norme in esame si
applicano dunque agli atti pubblici e ai contratti
privati autenticate tra vivi: ne sono dunque esclusi
gli atti relativi a trasferimenti mortis causa. Gli
atti cui si applicano le nuove norme devono inoltre
avere ad oggetto "il trasferimento, la costituzione o
lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti”: così, mentre sono esclusi
i contratti preliminari, non essendovi alcuna
precisazione in merito alla natura dei diritti reali,
sono da ritenersi inclusi i contratti costitutivi di
diritti reali di garanzia e di servitù. Peraltro,
circa l’applicabilità delle norme in esame anche agli
atti costitutivi di ipoteca, le posizioni sono
divise: da un lato vi è chi, in considerazione della
natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria ritiene
esclusi tali atto, mentre dall’altro è comunque
necessario evidenziare che la costituzione
dell'ipoteca non è effetto della sola iscrizione, ma
di una fattispecie complessa che comprende anche
l'atto di concessione. In considerazione di ciò, e
anche sulla base di un atteggiamento ispirato ad
un’opportuna prudenza, così come evidenziato anche
dalle prime analisi della disciplina, la norma
troverà probabilmente applicazione anche per gli atti
di cui si è appena detto.